PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La prostituzione può essere esercitata solo come prestazione resa da un lavoratore autonomo e ne è vietato lo sfruttamento sotto qualsiasi forma.

Art. 2.

      1. La prostituzione è consentita soltanto in luoghi non aperti al pubblico e non esposti al pubblico, nonché in analoghi luoghi appositamente preposti ai fini del relativo esercizio dalla competente autorità locale.
      2. La prostituzione esercitata in luogo aperto al pubblico o esposto al pubblico è vietata.

Art. 3.

      1. La prostituzione può essere esercitata soltanto nei luoghi di cui all'articolo 2, comma 1, previa richiesta di registrazione presso la competente autorità locale.

Art. 4.

      1. La registrazione di cui all'articolo 3 si ottiene dopo aver assolto ai seguenti obblighi:

          a) presentazione di denuncia alla competente autorità locale;

          b) presentazione della certificazione di idoneità igienico-sanitaria dei locali, rilasciata dall'azienda sanitaria locale competente previa ispezione, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 21;

 

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          c) comunicazione delle generalità delle persone che vi esercitano la prostituzione nei locali di cui alla lettera b).

      2. Tutte le variazioni delle notizie relative alla lettera c) del comma 1 devono essere comunicate alla competente autorità locale entro tre giorni.

Art. 5.

      1. Ogni persona che esercita professionalmente l'attività di prostituzione deve essere registrata con l'annotazione delle generalità complete, dell'ubicazione e delle variazioni del luogo di esercizio, nonché delle informazioni sanitarie previste dal regolamento di cui all'articolo 21, presso la competente autorità locale, con garanzia del diritto alla riservatezza dell'interessato.
      2. In caso di denunziata cessazione di attività i documenti relativi alla registrazione di cui al comma 1 devono essere distrutti dopo che sia decorso un anno dalla cessazione.

Art. 6.

      1. La persona che si prostituisce deve esibire, a richiesta, l'ultima certificazione sanitaria ottenuta, ovvero deve dichiarare di non essersi sottoposta ai relativi controlli.
      2. L'osservanza di quanto previsto al comma 1 esonera dalla responsabilità civile prevista dagli articoli 2043 e 2050 del codice civile per i danni derivanti da un eventuale contagio.

Art. 7.

      1. Ogni persona che esercita la prostituzione cura la tenuta della propria scheda sanitaria, con le annotazioni dei controlli sanitari effettuati, dell'esito degli stessi e degli eventuali periodi di inattività prescritti dai sanitari.

 

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      2. I controlli sanitari periodici, con le cadenze previste dal regolamento di cui all'articolo 21, possono, a richiesta, essere effettuati presso il luogo ove si svolge l'attività di prostituzione.
      3. Ai fini di cui al comma 2 l'interessato deve approntare locali ed arredi fissi idonei, con le caratteristiche stabilite dal regolamento di cui all'articolo 21.

Art. 8.

      1. In nessun caso può essere imposto a chi esercita la prostituzione un numero minimo di prestazioni o di ore di lavoro, né può essere imposto alcun condizionamento alla libertà di cessare tale attività.

Art. 9.

      1. Chiunque esercita la prostituzione è tenuto al pagamento degli oneri sanitari, degli oneri previdenziali e delle imposte sul reddito prodotto nell'esercizio di detta attività.

Art. 10.

      1. Chiunque intraprende o prosegue o svolge l'esercizio di una attività di prostituzione senza la registrazione di cui all'articolo 3 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro, salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 240 del codice penale.
      2. Se il responsabile del reato di cui al comma 1 è un cittadino straniero, egli incorre, in caso di recidiva, anche nella revoca del premesso di soggiorno, ovvero, qualora non ne sia in possesso, è espulso dal territorio dello Stato.

Art. 11.

      1. Chiunque intraprende o prosegue o svolge l'esercizio di una attività di prostituzione senza la certificazione sanitaria di

 

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cui all'articolo 21 è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da 10.000 euro a 100.000 euro, salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 240 del codice penale.

Art. 12.

      1. Il contravventore di cui agli articoli 10 e 11 deve essere prontamente accompagnato presso l'azienda sanitaria locale territorialmente competente per essere sottoposto agli accertamenti sanitari obbligatori, ai sensi dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
      2. Quando il soggetto fermato risulti essere affetto da malattia sessualmente trasmissibile, nei suoi confronti è disposto il trattamento sanitario obbligatorio, ai sensi dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. In caso di rifiuto di sottoporsi al suddetto trattamento, si applica la pena dell'arresto fino a sei anni.

Art. 13.

      1. È fatto divieto di qualsiasi forma di pubblicità a favore della prostituzione, di persone che la esercitano o di luoghi ove si esercita la prostituzione.

Art. 14.

      1. Chiunque omette di denunziare alla competente autorità locale la variazione del luogo in cui esercita la prostituzione è punito con l'ammenda da 500 euro a 5000 euro.
      2. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 8 della presente legge, è punito con l'ammenda da 500 euro a 2.500 euro.
      3. Nei casi di recidiva o di particolare gravità può essere disposta dal questore la revoca della registrazione di cui all'articolo 5 e si applica la reclusione da sei mesi a due anni. Nessuna sanzione è applicabile se l'omissione riguarda soltanto la cessazione di attività.

 

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Art. 15.

      1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 200 euro a 5000 euro, salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 240 del codice penale:

          a) chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto ad un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo da ballo o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all'interno del locale stesso, esercitano la prostituzione;

          b) chiunque recluta una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne organizza, sfrutta o agevola la prostituzione, anche mediante pubblicità;

          c) chiunque induce alla prostituzione una donna di età maggiore, o compie atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;

          d) chiunque impedisce o tenta di impedire a persona che esercita la prostituzione di desistere da tale attività;

          e) chiunque induce una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitare la prostituzione ovvero si adopera per agevolarne la partenza;

          f) chiunque svolge un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevola o favorisce l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni.

      2. In tutti i casi previsti alla lettera a) del comma 1, oltre alle pene previste al medesimo comma 1, è revocata l'eventuale licenza di esercizio; può essere ordinata, altresì, la chiusura definitiva dell'esercizio.

 

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      3. I delitti previsti dalle lettere b) e c) del comma 1, se commessi da un cittadino italiano in territorio estero, sono punibili quando le convenzioni internazionali lo prevedono.

Art. 16.

      1. La pena prevista per i delitti di cui all'articolo 15 è raddoppiata:

          a) se il fatto è commesso con violenza, minaccia, inganno;

          b) se il fatto è commesso ai danni di persona minore degli anni diciotto o di persona in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata;

          c) se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore;

          d) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia;

          e) se il fatto è commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio o di impiego;

          f) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;

          g) se il fatto è commesso ai danni di più persone;

          h) se il fatto è commesso ai danni di una persona tossicodipendente.

Art. 17.

      1. Il minore coinvolto in atti di prostituzione è affidato, per un programma di recupero e di reinserimento, ai servizi sociali istituiti dai competenti enti locali, in base al regolamento di cui all'articolo 21.

Art. 18.

      1. Ai colpevoli di uno dei delitti previsti dall'articolo 15, siano essi consumati o soltanto tentati, si applica l'interdizione dai pubblici uffici, di cui all'articolo 28 del

 

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codice penale, e dall'esercizio della tutela e della curatela per un periodo da un minimo di due anni a un massimo di venti anni.

Art. 19.

      1. Chiunque fornisce prestazioni di intermediazione in pattuizioni volte a favorire il meretricio, fatta eccezione per la mera comunicazione di un indirizzo o di un numero telefonico, è punito con l'ammenda fino a 1.000 euro.
      2. In caso di recidiva, nei confronti dell'esercente di unità alberghiera o di un pubblico locale di refezione, ristoro o trattenimento che viola le disposizioni di cui al comma 1 può essere disposta anche la sospensione e, nei casi più gravi, la revoca della licenza.

Art. 20.

      1. Chiunque essendone a conoscenza compie atti sessuali con persona ridotta in condizione di schiavitù è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
      2. La pena è diminuita se i fatti sono di particolare tenuità.

Art. 21.

      1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il relativo regolamento di attuazione, in cui sono indicate le modalità per l'ottenimento della certificazione sanitaria da parte di chi esercita la prostituzione e per l'espletamento dei controlli sanitari periodici nonché le misure di prevenzione e lotta alle malattie legate all'esercizio della prostituzione.

      2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio regolamento le norme previdenziali e assicurative relative a coloro che esercitano la prostituzione.

 

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      3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento per le pari opportunità promuove, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una campagna informativa al fine di rendere edotti i cittadini sulle nuove norme in materia di lotta alla prostituzione illegale, alla prostituzione coatta, alla prostituzione minorile e sulle conseguenze che derivano da tali reati.

Art. 22.

      1. La Repubblica promuove ogni iniziativa diretta a rimuovere le cause di ordine economico, sociale, culturale e psicologico che favoriscono la pratica della prostituzione.
      2. Con legge regionale, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono programmati i seguenti interventi diretti alle persone che esercitano la prostituzione:

          a) di formazione;

          b) di inserimento in altro lavoro;

          c) di sostegno economico, sociale e psicologico;

          d) di recupero sociale in alternativa alle misure di detenzione.

      3. Sono promosse dal competente ente locale attività di studio, di conoscenza, di comunicazione e di sostegno economico idonee alla prevenzione dell'esercizio della prostituzione.
      4. Il ricavato delle sanzioni di cui alla presente legge è impiegato per finanziare le iniziative di prevenzione e quelle di recupero delle persone che esercitano la prostituzione.

Art. 23.

      1. La legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, è abrogata.